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Tratto d’art. 218 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 parte IV

imballaggio:

il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

imballaggio per la vendita o imballaggio primario:

imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;


imballaggio multiplo o imballaggio secondario:

imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;


imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario:

imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;


imballaggio riutilizzabile:

imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo.


rifiuto di imballaggio:

ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;

gestione dei rifiuti di imballaggio:

le attività di gestione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera d);

prevenzione:

riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo;

riutilizzo:

qualsiasi operazione nella quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell’imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

riciclaggio:

ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;


recupero dei rifiuti generati da imballaggi:

le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del presente decreto;

recupero di energia:

l’utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;


riciclaggio organico:

il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di biogas con recupero energetico, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;


smaltimento:

ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato B alla parte quarta del presente decreto;

operatori economici:

i produttori, gli utilizzatori, i recuperatori, i riciclatori, gli utenti finali, le pubbliche amministrazioni e i gestori;

produttori:

i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

utilizzatori:

i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;


pubbliche amministrazioni e gestori:

i soggetti e gli enti che provvedono alla organizzazione, controllo e gestione del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti urbani nelle forme di cui alla parte quarta del presente decreto o loro concessionari;

utente finale:

il soggetto che nell’esercizio della sua attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o merci imballate;

consumatore:

il soggetto che fuori dall’esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;

accordo volontario:

accordo formalmente concluso tra le pubbliche amministrazioni competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti i soggetti interessati, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 220;

filiera:

organizzazione economica e produttiva che svolge la propria attività, dall’inizio del ciclo di lavorazione al prodotto finito di imballaggio, nonché svolge attività di recupero e riciclo a fine vita dell’imballaggio stesso;

ritiro:

l’operazione di ripresa dei rifiuti di imballaggio primari o comunque conferiti al servizio pubblico, nonché dei rifiuti speciali assimilati, gestita dagli operatori dei servizi di igiene urbana o simili;

ripresa:

l’operazione di restituzione degli imballaggi usati secondari e terziari dall’utilizzatore o utente finale, escluso il consumatore, al fornitore della merce o distributore e, a ritroso, lungo la catena logistica di fornitura fino al produttore dell’ imballaggio stesso;

imballaggio usato:

imballaggio secondario o terziario già utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso.

Rifiuti speciali:

Sono rifiuti speciali:

I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [pericolosi] che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;

I rifiuti da lavorazioni industriali [fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma1, lettera i)];

Rifiuti da lavorazioni artigianali;

Rifiuti da attività commerciali;

Rifiuti da attività di servizio;

Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

Il combustibile derivato da rifiuti;

[n)i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani]

 

 

Rifiuti pre consumo

Imballaggi o elementi di scarto già polimerizzati derivanti dal processo produttivo quale per esempio lo stampaggio e il taglio. Vista la maggior purezza di questi rifiuti (che non hanno ancora assolto alla loro funzione, sia essa di imballaggio o di bene), è possibile generare plastiche eterogenee o omogenee di alta qualità, con caratteristiche tecniche assimilabili a quelle del prodotto realizzato con materiale vergine. Questo tipo di rifiuto viene comunemente chiamato “post industriale” oppure “materiale da diretta”.


 

Rifiuti post consumo

Imballaggi o manufatti di plastica (a volte anche misti con altri materiali) derivanti dalla raccolta differenziata o da superficie privata. Per poterne ottimizzare il processo di riciclo questi rifiuti necessitano di una cernita da parte dei raccoglitori e delle aziende di riciclo: maggiore è l’omogeneità, più alta sarà la qualità della materia prima seconda prodotta . In questo caso, a differenza dei

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