Faq – Sistema P.A.R.I.

Faq – Sistema P.A.R.I.

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Il Sistema PARI (Piano per la gestione Autonoma dei Rifiuti di Imballaggio) è un sistema di gestione autonoma dei “propri” rifiuti di imballaggio, previsto dall’art. 221 del Testo Unico Ambientale, ed autorizzato dall’Osservatorio Nazionale Rifiuti.

Quali sono i principi fondanti del sistema?

Il sistema si basa sul concetto che l’azienda, grazie alla sua triplice veste di produttore di imballaggi, raccoglitore e riciclatore dei rifiuti generati dagli stessi, riesca a recuperare una percentuale del proprio immesso a consumo (da intendersi imballaggi in film PE – sacchi, bobine etc.) sul territorio nazionale, che permetta il raggiungimento degli obiettivi di legge.

A quale ambito di produzione si riferisce il sistema PARI?

Si riferisce alla produzione di imballaggi flessibili in LDPE oggetto di prima cessione tra Aliplast e gli utilizzatori, definiti dall’art. 218, c.1, lettera s) del D.Lgs. 152/06, “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”.

Da chi è possibile acquistare imballaggi PARI?

È possibile acquistare imballaggi P.A.R.I. direttamente da Aliplast, oppure da un commerciante di imballaggi che li abbia, a sua volta, acquistati direttamente da Aliplast.

Tutti i prodotti di Aliplast rientrano nel sistema PARI?

No, fra i prodotti di Aliplast gli imballaggi destinati a subire ulteriori trasformazioni prima dell’utilizzo ed i prodotti non destinati all’impiego come imballaggi (beni durevoli o beni destinati al ciclo produttivo) non rientrano nel sistema autonomo.

Perché gli imballaggi flessibili in LDPE PARI sono esenti dal contributo CONAI?

Gli imballaggi flessibili in LDPE prodotti da Aliplast sono liberi dal Contributo Ambientale in quanto vengono gestiti in un proprio circuito, al di fuori delle competenze del sistema CONAI, e per questo pagano il solo costo di gestione del servizio.

Quali vantaggi offre il sistema di gestione PARI?

Il vantaggio ambientale del sistema P.A.R.I. consiste nel garantire che il prodotto divenuto rifiuto venga intercettato dai raccoglitori Aliplast ed avviato a riciclo in un’azienda italiana, pagando solo il costo specifico del servizio di raccolta e riciclo.

L’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI è soggetta ad autorizzazione da parte del Cliente?

L’esenzione dal Contributo Ambientale CONAI non è soggetta ad autorizzazione da parte del Cliente, in quanto il Sistema PARI è stato approvato per l’intera produzione di film LDPE di Aliplast. Aliplast, poiché ha ottenuto il riconoscimento da parte dell’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti (organismo pubblico operante presso il Ministero dell’Ambiente), è tenuta a vendere in esenzione e non è più soggetta all’applicazione del Contributo Ambientale per il FILM PE. Il Cliente che non vuole assoggettarsi alle procedure PARI, sarà obbligato ad approvvigionarsi da un altro fornitore, che gli applicherà il contributo CONAI.

Attraverso quali interventi del legislatore viene regolamentato il sistema di gestione autonoma?

Il riconoscimento del sistema di gestione autonoma dei propri rifiuti di imballaggio è regolamentato dall’art. 221 del D.Lgs. 152/06, pertanto si può fare riferimento a tale articolo per la regolamentazione del sistema PARI.

Come può essere riconosciuta la validità di un sistema di gestione autonoma secondo l’art. 221 del D.Lgs. 152/06?

Il disposto di legge prevede che il produttore di imballaggi, presenti istanza di riconoscimento del sistema di gestione autonoma dei propri rifiuti all’Autorità competente, ovvero all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti. La domanda deve essere completa di idonea documentazione, e la sua attuazione sottoposta a verifiche da parte dell’ONR.

Quando il titolare del sistema di gestione autonoma sottoposto a verifica dell’ONR può recedere da CONAI?

Solo nel momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l’Osservatorio accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione a CONAI, il titolare del sistema può procedere con il recesso, permanendo fino a quel momento l’obbligo di corrispondere il Contributo Ambientale. In mancanza di riconoscimento/approvazione, pertanto, non è possibile avviare alcun sistema autonomo e resta l’obbligo di applicare il Contributo Ambientale.

Come può Aliplast dimostrare l’effettivo riconoscimento del Sistema?

Aliplast rende pubblici, per maggiore trasparenza, i seguenti documenti:

* l’estratto della delibera ONR/08/572, che accoglie positivamente l’istanza di riconoscimento del PARI (Modello 5.1);
* l’estratto della delibera ONR/09/440, che accerta ed attesta l’effettivo funzionamento del sistema (Modello 5.2);
* la lettera di trasmissione del provvedimento a CONAI. ed agli altri soggetti interessati (Modello 5.3).

Quali prodotti vengono gestiti dal sistema PARI?

Il Sistema PARI nasce e si sviluppa per gestire la produzione di film in polietilene a bassa densità (LDPE) di Aliplast, le altre produzioni non rientrano nel sistema, e pertanto, quando previsto dalle disposizioni del Consorzio CONAI, questi continueranno a pagare il Contributo Ambientale.

Per i prodotti che non rientrano nel regime di applicazione del sistema PARI, a quali soggetti si deve far riferimento?

I soggetti ai quali si deve far riferimento sono i seguenti:

* CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi, per quanto riguarda i manufatti in LDPE prodotti da Aliplast, e destinati a subire ulteriori trasformazioni prima di essere oggetto di “prima cessione”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.CONAI.ORG E SCARICARE LA GUIDA CONAI AGGIORNATA;
* POLIECO – Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni a base di polietilene, per quanto riguarda l’impiego come beni e non come imballaggi. PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO WWW.POLIECO.IT E CONTATTARE IL call-center ALLO 06.42013567.


Il sistema viene gestito interamente da Aliplast?

Aliplast ha affidato una serie di competenze al Consorzio CARPI, un consorzio privato che raggruppa raccoglitori e riciclatori di rifiuti plastici, e produttori di imballaggi in materiale plastico.

Cosa viene chiesto di fare ai Clienti Aliplast a seguito dell’avvio del sistema PARI?

Ai clienti Aliplast viene chiesto di prendere visione del materiale informativo fornito dall’ufficio commerciale di Aliplast (Modello PARI 5.4) e di dichiarare all’azienda (tramite il Modello PARI 5.5):

* di essere stato correttamente informato sulle logiche di funzionamento del Progetto;
* di acconsentire alla marchiatura degli imballaggi;
* di richiedere l’iscrizione alla newsletter del Consorzio CARPI.

Nel caso in cui il Cliente sia un rivenditore, viene inoltre richiesto di impegnarsi a diffondere le informazioni fondamentali in merito al Consorzio CARPI ai propri Clienti/Utilizzatori.

Come vengono informati i clienti sul sistema di gestione autonoma PARI?

Aliplast fornisce ai propri clienti, attraverso il suo ufficio commerciale, documentazione esplicativa inerente al sistema di gestione, e mette a disposizione il sito web www.sistemapari.com, e la Guida alla gestione autonoma.

Gli aspetti salienti dell’informazione sul Sistema PARI sono:

* i principi di funzionamento (così come esposti nel modello “5.4 – Informativa P.A.R.I. e istruzioni operative – Utilizzatore”);
* la marchiatura degli imballaggi PARI;


A che cosa serve la marchiatura degli imballaggi?

La marchiatura degli imballaggi PARI assolve alla duplice funzione di permettere all’utente finale di identificare l’imballaggio da gestione autonoma, ed eventualmente richiedere che ne venga organizzata la raccolta, e di permettere l’identificazione dei “propri” rifiuti di imballaggio ad Aliplast.

La marchiatura dei prodotti P.A.R.I. è obbligatoria?

Sì, la marchiatura degli imballaggi PARI è obbligatoria perché rappresenta un requisito fondamentale per il corretto funzionamento del sistema. Su di essa, infatti, si basa il sistema di tracciabilità, che consente, tramite una procedura certificata, di identificare in ingresso dell’impianto di riciclo i rifiuti generati dagli imballaggi di propria produzione. Inoltre, è garanzia della capacità di identificazione dell’imballaggio PARI anche da parte dell’utente finale. I dettagli della marchiatura possono essere concordati con l’ufficio commerciale di Aliplast o con il proprio agente di riferimento.

Esistono eccezioni all’obbligatorietà di marchiatura degli imballaggi?

Qualora sussistessero problemi tecnici oggettivi, che rendessero impossibile marchiare il materiale (p. es. problemi di migrazione dell’inchiostro sul bene imballato), il Cliente è tenuto ad inviare all’azienda una richiesta di esenzione dalla marchiatura, su propria carta intestata motivando la stessa ed illustrando le problematiche legate al marchio. In mancanza di questa dichiarazione, il produttore provvederà alla produzione degli imballaggi, con la marchiatura in posizione standard.

Per i Clienti diretti, la richiesta dovrà essere inviata a mezzo Raccomanda A/R indirizzata ad Aliplast S.p.A. – Alla C.a. Dell’Ufficio Commerciale – Via delle Fornaci 14 – 31036 Ospedaletto di Istrana, ed anticipata via fax al numero 0422 – 83.73.30.
Per i Clienti successivi alla “prima cessione”, ovvero le aziende che acquistano imballaggi PARI da un rivenditore, la richiesta di esenzione dovrà essere inviata al rivenditore secondo le stesse modalità, il quale provvederà a valutarla di concerto con l’ufficio commerciale di Aliplast.

Gli utilizzatori possono diffondere informazioni sul sistema di gestione autonoma PARI?

Sì, l’utilizzatore di imballaggi PARI può a sua volta divulgare ai propri Clienti informazioni in merito all’utilizzo di imballaggi rientranti nel sistema di gestione autonoma, ricordando i vantaggi ambientali ed economici legati all’impiego di tali manufatti.
Per le informazioni dedicate agli utilizzatori successivi alla prima cessione, è stato sviluppato il Modello PARI 5.4.b – Informativa sintetica PARI, fermo restando che il Consorzio CARPI, gestore del Sistema per conto di Aliplast, è sempre a disposizione (ai contatti pubblicati sul sito) per fornire consulenza in merito all’aspetto comunicativo del PARI.

I riferimenti all’esenzione vengono esposti in fattura da parte di Aliplast?

Aliplast, nelle fatture di vendita, riporta i riferimenti dell’esenzione, ed espone il Costo di gestione del Sistema PARI. Nello specifico, sulle fatture di vendita degli imballaggi in Film LDPE, Aliplast riporta la dicitura “Esente da Contributo Ambientale CO.NA.I. ai sensi dell’art. 221 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”. Inoltre, il Costo di Gestione è esposto per riga, indicando il quantitativo assoggettato e l’eventuale quantitativo in esenzione.

Se l’acquisto non viene fatto direttamente da Alipast, ma da un rivenditore, che diciture riporta la fattura?

Nel caso in cui l’acquisto venga effettuato da un rivenditore, lo stesso dovrà riportare nelle sue fatture quanto riportato da Aliplast
Nel caso in cui la vendita riguardi imballaggi rientranti nel sistema autonomo ed altri articoli, il Costo di gestione PARI dovrà essere applicato solo agli articoli PARI, mentre per gli altri dovrà essere esposto il relativo contributo.

A cosa serve il modello “5.6 – Sistema PARI – Aspetti amministrativi” che il cliente PARI deve compilare?

Il modello serve per permettere ad Aliplast di gestire correttamente la fatturazione, è necessario, quindi, che il Cliente ritorni debitamente compilato e controfirmato tale modello ad Aliplast.

Come si espone il Costo di gestione PARI nelle cessioni successive alla prima, dopo l’utilizzo dell’imballaggio?

Il Costo di Gestione del Sistema P.A.R.I. viene riversato sull’utente finale pertanto il riferimento al Sistema PARI deve essere riportato nella fattura consegnata a quest’ultimo. E’ possibile decidere di esporre in fattura il Costo di gestione del Sistema P.A.R.I. in due diverse maniere:

* per referenza;
* inserendo la dicitura “Imballaggi del Sistema P.A.R.I. esenti da Contributo Ambientale CO.NA.I.. Art. 221 del D.Lgs. 152/06”.

Nel caso in cui si decida di esporre per referenza il Costo di gestione, sarà necessario individuare il Costo di gestione unitario per ogni prodotto venduto, che andrà poi esposto in fattura per riga (indicando per singolo articolo la sua incidenza sul valore unitario, in una riga a parte) o per colonna (indicando separatamente il valore unitario ed Costo di gestione unitario sulla stessa riga). Inoltre, esponendo il Costo di gestione P.A.R.I. è necessario riportare la dicitura “Imballaggi del Sistema P.A.R.I. esenti da Contributo Ambientale CO.NA.I.. Art. 221 del D.Lgs. 152/06”.

Gli imballaggi facenti parte del sistema di gestione autonoma dei rifiuti propri PARI, che vengono esportati sono soggetti al contributo per il costo di gestione P.A.R.I.?

Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze del Sistema PARI (in quanto si riferisce esclusivamente al mercato nazionale) e pertanto sono esenti dal Costo di gestione. Gli stessi, a seconda del Paese in cui vengono esportati, dovranno essere assoggettati alla normativa di riferimento. Per esentare i materiali esportati gli utilizzatori possono seguire due procedure, una basata sul rimborso a consuntivo, ed una sull’esenzione preventiva (con conguaglio annuale), ovvero:

* Procedura CONSUNTIVA: consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi di imballaggi P.A.R.I. esportati, e chiedere il rimborso del Costo di Gestione P.A.R.I. versato;
* Procedura PREVENTIVA: consiste nell’utilizzare il quantitativo di imballaggi esportati nell’anno precedente, come plafond di esenzione per i quantitativi che verranno acquistati nell’anno in corso. Sulla base di tale plafond il produttore Aliplast (o il rivenditore di imballaggi PARI) provvederà ad esentare i quantitativi destinati al mercato estero, salvo poi andare a fine anno a conguagliare i quantitativi esattamente esportati a consuntivo.

Maggiori informazioni sulle procedure di esenzione possono essere reperite sulla “Guida alla gestione autonoma”.

Gli utilizzatori che richiedono esenzioni o rimborsi al Consorzio Nazionale Imballaggi per i materiali esportati, possono includere in questa richiesta anche gli imballaggi soggetti al PARI?

No, l’utilizzatore che provveda a richiedere esenzioni o rimborsi al Consorzio Nazionale Imballaggi, deve aver cura di separare ed escludere il flusso PARI da tali richieste.

Gli utilizzatori di imballaggi PARI, devono includere anche i quantitativi di imballaggi PARI esportati anche nelle procedure di esenzione di CONAI?

No, i Clienti che effettuano attività di export, e richiedono l’esenzione a CONAI tramite le procedure previste dallo stesso, non devono conteggiare, nella domanda di esenzione rivolta al Consorzio Nazionale, i quantitativi rientranti nel sistema autonomo, né per quanto riguarda gli acquisti, né per quanto riguarda le vendite essendo tali imballaggi gestiti al di fuori del sistema nazionale.

Fino a quando sarà in vigore il sistema di gestione autonoma PARI?

Il sistema di gestione autonoma creato da Aliplast non ha una scadenza temporale. La sua validità può cessare solo nel caso Aliplast non rispetti una serie di obblighi ed obiettivi (prescritti da O.N.R. e dettati dalla normativa), ciò potrebbe comportare la revoca dell’autorizzazione ad operare, ponendo così fine alla validità del sistema P.A.R.I.
Nel dettaglio, Aliplast deve garantire all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti:

* la corretta applicazione delle procedure, ed il continuo miglioramento delle stesse;
* il rispetto delle prescrizioni deliberate da O.N.R.;
* il raggiungimento dell’obiettivo di recupero sull’immesso al consumo nazionale PARI. al 60%;
* la collaborazione effettiva e costante da parte degli utilizzatori, soggetti fondamentali ai fini della tracciatura e dell’organizzazione della raccolta.

Come viene determinato il Costo di gestione PARI?

Il costo di gestione P.A.R.I. viene determinato annualmente nell’ambito della redazione del Piano Specifico di Prevenzione e Gestione per l’anno solare successivo, sulla base del previsionale dei costi per l’attuazione del progetto, parametrato al previsionale di immesso a consumo sul territorio nazionale.
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