Dall’8 agosto 2026 è in vigore in Italia una nuova disciplina per alcune categorie di imballaggi in plastica monouso. Il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143 ha modificato il Codice dell’ambiente introducendo l’articolo 226-quinquies, che consente la prima messa a disposizione sul mercato nazionale di determinati imballaggi nei formati e per gli utilizzi ammessi dal Regolamento UE 2025/40, purché siano certificati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.
La nuova regola non riguarda tutti gli imballaggi e non impone una conversione generalizzata della plastica al compostabile. Interessa quattro ambiti specifici: alcune confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, determinati imballaggi utilizzati nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, alcune monoporzioni di condimenti e specifici imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene nelle strutture ricettive.
Anche sulle sanzioni bisogna distinguere le date. Il decreto è già in vigore, mentre il nuovo regime sanzionatorio specifico scatterà dal 1° gennaio 2030. Le sanzioni previste vanno da 2.500 a 25.000 euro e, nei casi indicati dalla norma, possono essere aumentate fino al quadruplo del massimo. A questo quadro si aggiunge il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il PPWR, applicabile in via generale dal 12 agosto 2026.
Cosa cambia davvero con il decreto 143/2026
Il provvedimento interviene sul decreto legislativo 152/2006 inserendo nel Codice dell’ambiente il nuovo articolo 226-quinquies. La formulazione utilizzata dal legislatore è importante: la disposizione riguarda gli imballaggi che vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, nei formati e per gli utilizzi consentiti dal PPWR.
Per le categorie individuate non basta che un materiale venga descritto commercialmente come biodegradabile. L’imballaggio deve essere certificato da un organismo accreditato come biodegradabile e compostabile in conformità alla UNI EN 13432 oppure a uno standard di compostabilità equivalente riconosciuto a livello europeo.
Il decreto arriva inoltre in una fase di trasformazione più ampia. Dal 12 agosto 2026 si applica in via generale il Regolamento UE 2025/40, che sostituisce progressivamente il precedente quadro europeo e introduce requisiti su progettazione, riciclabilità, riutilizzo, riduzione degli imballaggi, etichettatura e gestione dei rifiuti. Non tutti gli obblighi del PPWR iniziano però il 12 agosto 2026: molte prescrizioni hanno scadenze successive.
Quali imballaggi devono essere compostabili
Il decreto non si applica genericamente agli imballaggi alimentari o a tutti gli imballaggi monouso. Individua categorie precise, collegate ai formati e agli utilizzi ammessi dal regolamento europeo. Per stabilire se una confezione rientri nella disciplina occorre quindi verificare materiale, funzione, settore e condizioni d’uso.
Ortofrutta fresca preconfezionata sotto 1,5 kg
La prima categoria comprende gli imballaggi di plastica monouso utilizzati per confezionare meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Il limite coincide con uno dei formati affrontati anche dal PPWR, che dal 2030 introduce restrizioni per determinate confezioni di ortofrutta fresca non trasformata e contempla specifiche eccezioni.
Non basta quindi guardare al peso. Il regolamento europeo considera anche la funzione dell’imballaggio e prevede casi nei quali può essere necessario per evitare perdita d’acqua o turgore, rischi microbiologici, urti, ossidazione o altre criticità previste dal quadro europeo.
Alimenti e bevande consumati nei locali Horeca
La seconda categoria riguarda gli imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering.
La destinazione d’uso è quindi decisiva. La norma non afferma che qualsiasi contenitore utilizzato da un ristorante debba diventare compostabile: collega la disciplina al consumo nei locali e ai formati consentiti dal PPWR.
Monoporzioni di condimenti
La terza categoria comprende confezioni monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering contenenti porzioni individuali di condimenti, comprese conserve, salse, panna da caffè e zucchero.
Il decreto esclude espressamente gli imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza ulteriori preparazioni. È prevista anche un’esclusione per gli imballaggi necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture nelle quali sussiste un requisito medico di cura individuale, come ospedali, cliniche e residenze sanitarie assistenziali.
Cosmetici e prodotti per l’igiene nelle strutture ricettive
La quarta categoria riguarda gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.
La parola flessibili è rilevante. Il decreto italiano non introduce in questo punto un obbligo immediato di compostabilità per qualsiasi piccolo contenitore monouso presente in una camera d’albergo. Forma e utilizzo della confezione restano elementi essenziali della verifica.
La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti
Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti continuano ad applicarsi le norme europee sulla sicurezza dei materiali e sulle buone pratiche di fabbricazione. Restano inoltre ferme le disposizioni già vigenti sui prodotti di plastica monouso quando il medesimo oggetto rientra in un divieto specifico.
La compostabilità non rende quindi automaticamente conforme o commercializzabile un prodotto vietato o non conforme ad altre norme.
Biodegradabile e compostabile non significano la stessa cosa
Una delle fonti di confusione più frequenti riguarda il significato dei termini. Un materiale biodegradabile può essere degradato attraverso processi biologici; la compostabilità richiede invece il rispetto di condizioni tecniche definite e la compatibilità con uno specifico processo di trattamento.
Per gli imballaggi interessati dal decreto italiano non è sufficiente una dichiarazione ambientale generica. La compostabilità deve essere dimostrata attraverso la certificazione richiesta dalla norma.
Che cosa verifica la UNI EN 13432
La UNI EN 13432 è il riferimento tecnico richiamato dal decreto per valutare gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione. La verifica non riguarda soltanto la capacità del materiale di deteriorarsi, ma comprende la biodegradazione, la disintegrazione durante il trattamento, gli effetti sul processo di compostaggio e la qualità del compost ottenuto.
Per questo espressioni come biodegradabile, eco o green presenti in una scheda commerciale non possono sostituire la documentazione prevista quando l’imballaggio ricade nell’obbligo.
Compostabile non significa compostabile a casa
La compostabilità industriale e il compostaggio domestico non sono equivalenti. Negli impianti industriali temperatura, umidità, aerazione e tempi di trattamento sono gestiti in condizioni controllate. Una compostiera domestica può operare in condizioni molto diverse.
Il PPWR distingue espressamente i due concetti. La futura etichettatura armonizzata degli imballaggi compostabili dovrà anche indicare, nei casi previsti, che il materiale non è adatto al compostaggio domestico e che non deve essere disperso nell’ambiente.
Perché il decreto italiano arriva quattro giorni prima dell’applicazione del PPWR
Il decreto italiano è entrato in vigore l’8 agosto 2026; il PPWR diventa applicabile in via generale il 12 agosto. La vicinanza delle due date ha un rilievo giuridico preciso, perché l’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento europeo riconosce agli Stati membri uno spazio per prescrizioni nazionali sulla compostabilità introdotte prima della data di applicazione del PPWR, alle condizioni previste dallo stesso regolamento.
Non si tratta però di una misura concepita negli ultimi quattro giorni. Il progetto italiano era stato notificato alla Commissione europea attraverso il sistema TRIS il 1° aprile 2026. Nella notifica l’Italia indicava espressamente che la proposta era costruita in linea con la facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE 2025/40.
Cosa consente l’articolo 9
Il PPWR pone la riciclabilità al centro del nuovo sistema, ma disciplina separatamente gli imballaggi compostabili. In presenza delle condizioni stabilite dal regolamento, gli Stati membri possono imporre la compostabilità anche per determinate categorie ulteriori, purché siano disponibili sistemi di raccolta e infrastrutture adeguate al trattamento nel flusso dei rifiuti organici.
Il decreto italiano utilizza quindi una possibilità prevista dal regolamento europeo, non una deroga decisa fuori dal PPWR. La disciplina nazionale resta comunque vincolata alle condizioni poste dal diritto dell’Unione.
Cosa accadrà dal 2030
Dal 1° gennaio 2030 l’articolo 25 del PPWR introduce restrizioni per determinati formati e utilizzi elencati nell’Allegato V. Tra questi figurano anche diverse categorie che ricorrono nel decreto italiano, come piccole confezioni di ortofrutta, alcuni imballaggi monouso Horeca, monoporzioni e confezioni di cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo.
Il regolamento precisa però che queste restrizioni lasciano impregiudicata la facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera b). Non è quindi corretto concludere che dal 2030 tutti gli imballaggi contemplati dal decreto italiano saranno automaticamente vietati. Restano decisivi categoria, utilizzo, eventuali esenzioni e condizioni poste dal diritto europeo.
8 agosto 2026, 12 agosto 2026 e 1° gennaio 2030: le date da non confondere
| Data | Cosa cambia |
|---|---|
| 8 agosto 2026 | Entra in vigore il decreto-legge italiano n. 143/2026 e viene introdotto nel Codice dell’ambiente l’articolo 226-quinquies. |
| 12 agosto 2026 | Il PPWR diventa applicabile in via generale. Le singole prescrizioni devono comunque essere verificate secondo le rispettive date. |
| 1° gennaio 2030 | Diventa applicabile il nuovo regime sanzionatorio italiano. Nello stesso periodo entrano in gioco numerose prescrizioni europee con decorrenza specifica dal 2030. |
La distinzione principale riguarda il rapporto tra obbligo e sanzione. Il decreto è già vigente, mentre il nuovo comma sanzionatorio dell’articolo 261 si applicherà dal 1° gennaio 2030. Il 2030 non è quindi la data di entrata in vigore dell’intera disciplina italiana.
Quali sanzioni sono previste
Il decreto introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni dell’articolo 226-quinquies, compreso l’utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive. La fascia ordinaria va da 2.500 a 25.000 euro.
Se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore supera il 10% del fatturato del trasgressore, la sanzione può essere aumentata fino al quadruplo del massimo. Il limite potenziale può quindi arrivare a 100.000 euro, ma non si tratta di una multa automatica di quell’importo.
La disposizione contiene inoltre la clausola salvo che il fatto costituisca reato e richiama la legge 689/1981 per l’applicazione delle sanzioni amministrative. L’accertamento delle violazioni è affidato agli organi di polizia amministrativa, d’ufficio o su denuncia, secondo le regole previste dalla stessa legge.
Questo specifico regime sanzionatorio scatterà dal 1° gennaio 2030. Non sarebbe però corretto trasformare il rinvio delle nuove multe in una generale irrilevanza della conformità fino a quella data: il decreto è già in vigore e il settore resta soggetto alle altre norme nazionali ed europee applicabili.
Chi deve prepararsi alle nuove regole
Stabilire quali settori utilizzano gli imballaggi interessati è relativamente semplice. Più delicato è individuare quale impresa, lungo la filiera, assuma gli obblighi previsti dal PPWR e dalla disciplina nazionale.
Non è corretto attribuire automaticamente ogni responsabilità al produttore materiale della confezione vuota, al ristorante che la utilizza o al negozio che vende il prodotto. Il regolamento distingue fabbricanti, importatori, distributori e produttori ai fini della responsabilità estesa, assegnando loro funzioni diverse.
Il fabbricante non è sempre chi produce fisicamente la confezione
Gli orientamenti della Commissione chiariscono che, per gli imballaggi per la vendita e gli imballaggi multipli, il fabbricante è di norma l’operatore che effettua le fasi finali di trasformazione, come riempimento e sigillatura, e immette il prodotto imballato sul mercato. Spesso coincide con il titolare del marchio.
Per gli imballaggi di servizio la situazione può essere diversa: di norma il fabbricante è l’impresa che realizza l’imballaggio nella sua forma finale, salvo i casi in cui esso sia chiaramente contrassegnato con il nome o marchio dell’utilizzatore secondo le regole del PPWR.
Per un’impresa alimentare o una struttura ricettiva, quindi, il primo passaggio non è presumere che tutti gli adempimenti spettino al fornitore, ma identificare il proprio ruolo nella specifica catena di approvvigionamento.
Importatori e distributori hanno compiti propri
Il PPWR assegna obblighi specifici anche agli importatori e ai distributori. Un operatore che commercializza un imballaggio con il proprio nome o marchio, oppure lo modifica in modo tale da incidere sulla conformità, può inoltre assumere gli obblighi previsti per il fabbricante.
Questo rende particolarmente importante la tracciabilità documentale della fornitura. Acquistare un imballaggio dichiarato biodegradabile o compostabile non elimina la necessità di verificare la documentazione richiesta quando il prodotto rientra nella disciplina applicabile.
Cosa dovrebbero controllare adesso le imprese
La prima conseguenza pratica non dovrebbe essere sostituire indiscriminatamente tutte le confezioni. È più utile partire da una ricognizione degli imballaggi e della documentazione disponibile.
- Mappare gli imballaggi interessati. Materiale, formato, quantità confezionata, carattere monouso o riutilizzabile, destinazione d’uso e settore possono determinare l’applicazione di regole differenti.
- Individuare il ruolo dell’impresa nella filiera. Fabbricante, importatore, distributore e produttore ai fini della responsabilità estesa non sono necessariamente lo stesso soggetto.
- Verificare la certificazione quando richiesta. Per gli imballaggi soggetti all’articolo 226-quinquies deve essere dimostrata la conformità alla UNI EN 13432 o a uno standard equivalente riconosciuto a livello europeo.
- Controllare documentazione tecnica e dichiarazioni di conformità. La disciplina europea attribuisce a questi documenti un ruolo centrale nella dimostrazione della conformità.
- Rivedere le dichiarazioni ambientali. Le indicazioni sulla compostabilità o su altre caratteristiche ambientali devono essere coerenti con le caratteristiche effettive dell’imballaggio e con la documentazione disponibile.
- Separare le scadenze. Il PPWR non richiede che ogni etichetta, formato o sistema di riutilizzo venga modificato contemporaneamente il 12 agosto 2026.
Anche i rapporti con i fornitori diventano più importanti
Certificati, specifiche tecniche, identificazione dei materiali e documentazione di conformità diventano elementi utili per ricostruire la posizione di un imballaggio. Per questo ordini, capitolati e contratti dovrebbero identificare con sufficiente precisione le caratteristiche richieste e i documenti che devono accompagnare la fornitura.
Una semplice dicitura commerciale nel catalogo del fornitore non sostituisce la documentazione richiesta dalla normativa.
Il decreto è già in vigore, ma deve ancora essere convertito in legge
Il decreto-legge n. 143/2026 produce effetti dall’8 agosto, ma deve essere convertito dal Parlamento. L’articolo 77 della Costituzione prevede che i decreti-legge perdano efficacia sin dall’inizio se non vengono convertiti entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Al 10 agosto 2026 il disegno di legge di conversione, S. 2020, è stato presentato al Senato e l’iter parlamentare è ancora in corso. Durante l’esame le Camere possono modificare il testo.
Per le imprese la conseguenza è duplice: il decreto vigente non va ignorato, ma le disposizioni nazionali dovranno essere ricontrollate dopo la legge di conversione prima di considerare definitivo l’assetto oggi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dal 2026 al 2030: le principali tappe del PPWR
Il 12 agosto 2026 segna l’applicazione generale del nuovo regolamento europeo, non l’avvio simultaneo di ogni sua prescrizione. Il PPWR è costruito come una transizione progressiva.
| Periodo | Principali passaggi |
|---|---|
| Agosto 2026 | Il PPWR diventa applicabile in via generale, ferme le date specifiche previste per singoli requisiti. |
| 2026-2028 | La Commissione completa progressivamente metodologie, atti di esecuzione e criteri tecnici necessari per diverse parti del sistema. |
| Dal 2028 | Entra nella fase applicativa la nuova etichettatura armonizzata, secondo la decorrenza prevista dal regolamento e dagli atti di esecuzione. |
| Dal 2030 | Diventano centrali numerose prescrizioni su riciclabilità, minimizzazione, contenuto riciclato, determinati formati monouso e riutilizzo. In Italia scatta anche il nuovo regime sanzionatorio specifico sulla compostabilità. |
Dal 2028 cambierà anche l’etichettatura
Il PPWR prevede un sistema armonizzato per aiutare il consumatore a riconoscere i materiali e separare correttamente i rifiuti. La data di riferimento è il 12 agosto 2028 oppure 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti, se questa seconda data è successiva.
Per gli imballaggi compostabili l’etichetta armonizzata dovrà indicare la compostabilità e, nei casi previsti, che il materiale non è adatto al compostaggio domestico e non deve essere abbandonato nell’ambiente.
Il 2030 non riguarda soltanto la compostabilità
Dal 2030 il settore dovrà confrontarsi anche con requisiti più stringenti sulla progettazione per il riciclaggio, sulla riduzione di peso e volume, sul contenuto riciclato e su determinati formati e sistemi di riutilizzo, secondo le scadenze e le condizioni previste dal regolamento e dagli atti che ne completeranno l’attuazione.
Prepararsi al PPWR non significa quindi soltanto sostituire una plastica convenzionale con una plastica compostabile. Il regolamento modifica progressivamente il modo in cui gli imballaggi vengono progettati, documentati, utilizzati e gestiti a fine vita.
Tre errori da evitare
Considerare compostabili tutti gli imballaggi interessati dal PPWR
La compostabilità riguarda categorie e condizioni specifiche. Il nuovo sistema europeo continua a ruotare anche attorno a prevenzione, riciclabilità, riuso e riduzione dei materiali. Sostituire indiscriminatamente ogni confezione con una versione compostabile non è ciò che richiede il nuovo quadro normativo.
Aspettare il 2030 prima di occuparsi della conformità
Il 2030 è una tappa importante, soprattutto per le nuove sanzioni italiane e per numerosi requisiti PPWR, ma non è la data dalla quale iniziano tutte le regole. Il decreto italiano è già vigente e il regolamento europeo si applica in via generale dal 12 agosto 2026.
Fidarsi soltanto delle diciture ambientali
Un imballaggio presentato come biodegradabile, sostenibile o compostabile deve poter dimostrare le caratteristiche richieste dalla norma applicabile. La comunicazione commerciale non sostituisce certificazione, documentazione tecnica e verifiche di conformità.
Una transizione da gestire per fasi
Il decreto 143/2026 introduce in Italia una disciplina specifica sulla compostabilità di alcune categorie di imballaggi proprio mentre entra nella fase applicativa il nuovo PPWR europeo. La conseguenza più importante per le imprese è che non esiste una sola data né una sola caratteristica capace di determinare la conformità di tutti gli imballaggi.
Il percorso più ordinato parte dall’identificazione delle confezioni effettivamente interessate, prosegue con la verifica della certificazione e del ruolo assunto dall’impresa nella filiera e continua con il monitoraggio delle successive scadenze europee. Nel frattempo occorre seguire anche la conversione parlamentare del decreto italiano, perché il testo oggi vigente può ancora essere modificato.
Il 2026 apre quindi una fase di transizione che arriverà almeno fino al 2030. Per produttori, importatori, distributori, imprese alimentari, ristorazione e strutture ricettive, la priorità non è cambiare tutto immediatamente, ma sapere quali imballaggi ricadono nelle nuove regole, quali prove di conformità servono e in quale momento ogni requisito diventa applicabile.
Fonti ufficiali e tecniche
- Gazzetta Ufficiale – Decreto-legge 7 agosto 2026, n. 143
- EUR-Lex – Regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
- Commissione europea – Orientamenti sul Regolamento UE 2025/40, giugno 2026
- Commissione europea – Notifica TRIS del progetto italiano sulla compostabilità
- UNI – UNI EN 13432:2002
Quadro normativo verificato al 10 agosto 2026. Il decreto-legge n. 143/2026 è vigente ma deve ancora completare l’iter parlamentare di conversione.