ART 184

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Art. 184

Classificazione

 

1. Ai fini dell’attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a)      I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione,

b)      I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli indicati alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g);

c)       I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d)      I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

e)      I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f)       I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni , nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

 

3. Sono rifiuti speciali:

a)      I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;

b)      I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti [pericolosi] (1) che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186;

c)       I rifiuti da lavorazioni industriali [fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma1, lettera i)] (2);

d)      Rifiuti da lavorazioni artigianali;

e)      Rifiuti da attività commerciali;

f)       Rifiuti da attività di servizio;

g)      Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h)      I rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i)        I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

l)        I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

m)    Il combustibile derivato da rifiuti;

[n)i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani] (3);

 

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive si provvede ad istituire l’elenco dei rifiuti, conformemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE (4) ed all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CE (5), di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000 (6). Sino dall’emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla direttiva del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 9 aprile 2002, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2002 (7)e riportata nell’allegato D alla parte quarta del presente decreto.

5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli articoli G, H e I alla medesima parte quarta.

5 bis. I sistemi d’arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale (8).


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