Ascensore o mini-ascensore in condominio: tutto quello che devi sapere

Nel nostro Paese l’ascensore è obbligatorio per legge. Laddove il palazzo o l’edificio fosse stato costruito prima della legge dell’89 contro le barriere architettoniche, si potrà comunque procedere con lavori di adeguamento. Per i palazzi di nuova costruzione, invece, l’ascensore è sempre previsto e le misure degli spazi di transito pubblico sono progettate proprio per favorire l’accesso facilitato a tutti i cittadini.

Come si procede per installare un ascensore?

Per procedere occorre contattare una ditta specializzata in ascensori e prenotare un sopralluogo. La visita servirà a valutare lo spazio disponibile e, quindi, la fattibilità del progetto rispetto alla normativa vigente. In altre parole l’esperto stabilirà che vi sia spazio a sufficienza e che la presenza di un ascensore non ostacoli la sicurezza delle persone. Il sopralluogo serve anche a stilare un preventivo di spesa e a definire quale soluzione sia possibile adottare in base alla conformazione dello stabile e al numero di piani da servire. Di norma si parla di mini-ascensore per case private e condomini, fino a sei piano di altezza al massimo. Nel caso di edifici pubblici e stabili commerciali di grandi dimensioni, invece, si procederà con l’installazione di ascensori veri e propri.

Cosa è previsto per i condomini?

La situazione più delicata è quella che si verifica nei condomini dove è necessario installare un ascensore. In questi ambienti, infatti, le decisioni vengono prese con il voto favorevole o sfavorevole dell’assemblea condominiale. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla legge dell’89 e dalle successive in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, i condomini possono esprimere il parere negativo ma non possono ostacolare i lavori. Questo significa che in assenza di unanimità solo le persone favorevoli sosterranno le spese di installazione con il condominio e avranno diritto di utilizzarlo.

Anche le spese di manutenzione, di conseguenza, verranno suddivise tra i condomini utilizzatori dell’impianto, secondo la rendicontazione che verrà condivisa dal titolare che amministra il condominio.

I criteri previsti dalla legge

In ogni caso l’ascensore deve rispettare i criteri di vistabilità, adattabilità e accessibilità oltre che essere in regola con le norme anti-sismiche ed anti-incendio. Ecco perché non deve ostacolare il passaggio delle persone e deve avere misure standard previste dalla legge per quanto riguarda porte, cabine e spazio antistante l’accesso dell’ascensore. Ecco perché prima di procedere all’installazione verrà redatto un progetto di fattibilità che, dopo l’approvazione, darà ufficialmente il via ai lavori.

Sicurezza e manutenzione

 L’ascensore condominiale, anche nel caso in cui non sia interamente ad uso comune, è soggetto ad una serie di norme tra cui quelle riguardanti la sicurezza. In particolare l’amministratore di condominio o chi ne fa le veci si assumerà la responsabilità giuridica dell’impianto. Questo significa che dovrà provvedere a conservare il libretto delle revisioni e ad aggiornarlo periodicamente, secondo quanto previsto dal calendario di controlli proposti dalla ditta incaricata. Le revisioni devono essere eseguite solo da personale abilitato, ovvero in possesso di un certificato ottenuto al superamento di uno specifico esame. Le revisioni sono obbligatorie e, quindi, non possono essere saltate o rimandate.