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Export: l’intermediario deve sempre indicare chi è il produttore. Il segreto commerciale non rileva

Il regolamento 1013/2006/Ce non permette a un intermediario commerciale di non divulgare l’identità del produttore dei rifiuti al destinatario della spedizione.
Ciò in quanto l’articolo 18 del regolamento Ue sulle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti è chiaro nell’affermare che il destinatario del trasferimento possa ottenere tutte le informazioni contenute nel documento di spedizione di cui all’allegato VII, e possa arrivare così a conoscere l’identità del produttore dei rifiuti.

I vincoli di riservatezza “eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” ai quali fa riferimento il comma 4 dello stesso articolo 18, non possono quindi essere opposti nella comunicazione tra le imprese che partecipano alla spedizione. Il problema di tutela del segreto commerciale sorge infatti solo successivamente alla predisposizione e comunicazione del documento in questione.

Corte di Giustizia delle Comunità europee – IV Sezione Sentenza 29 marzo 2012, causa C-1/11

Abbandono dei rifiuti speciali: è un reato proprio

L’abbandono e l’ammasso di rifiuti hanno in comune il carattere dell’occasionalità della condotta che li distingue dal comportamento che configura invece il reato di discarica, continuo e di tipo imprenditoriale.

La Cassazione chiarisce che il reato di abbandono di rifiuti è punibile con la pena amministrativa e con quella penale a seconda del soggetto che lo commette: se si tratta infatti di un privato, la sanzione è amministrativa (articolo 255, comma 1, Dlgs 152/2006), se si tratta di un soggetto qualificato (titolare di imprese o responsabile di enti) la sanzione è penale (articolo 256, comma 2).
Inoltre, in caso di reato commesso da un soggetto qualificato e qualora la gestione illecita abbia riguardato rifiuti non pericolosi sarà applicabile la pena dell’arresto o dell’ammenda, qualora di sia trattato di rifiuti pericolosi si applicheranno entrambe le pene.Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 26 marzo 2012, n. 11595

Formulario: nessuna sanzione prima delle modifiche del 2011

A seguito della modifica da parte del Dlgs 205/2010, la condotta di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti non è prevista come reato, non essendo inquadrabile né nel nuovo articolo 258 del Dlgs 152/2006, che punisce tale condotta con sanzione amministrativa, né all’interno della fattispecie di cui al nuovo articolo 260-bis, che è riferibile esclusivamente alla scheda Sistri e non ai precedenti formulari (Fattispecie anteriore al Dlgs 121/2011).

Corte di Cassazione – III Sezione Sentenza 24 aprile 2012, n. 15732

Sentenza Corte di Cassazione 26 giugno 2012, n. 25203

L’attività di triturazione di imballaggi farmaceutici in plastica, poichè destinata a conferire agli stessi una di-versa consistenza rispetto alla materia iniziale, e non consistendo in una mera selezione del materiale mede-simo, deve considerarsi a tutti gli effetti recupero.

La Cassazione (sentenza 26 giugno 2012, n. 25203) riconosciuto che nel caso di specie il materiale si confi-gurava quale rifiuto di imballaggio del quale il possessore aveva l’obbligo di disfarsi, e posto che per recupe-ro deve intendersi, ai sensi della direttiva 2008/98/Ce (recepita nel nostro ordinamento con il Dlgs 205/2010 di modifica del Dlgs 152/2006), qualsiasi operazione da cui consegua la possibilità che i rifiuti svolgano un ruolo utile, ha ricompreso la triturazione effettuata dall’imputato in tale nozione, e di condannarlo per aver omesso di richiedere la relativa autorizzazione. Del resto, secondo la Corte, in nessun modo tale plastica po-teva considerarsi materia prima secondaria (per l’assenza dei requisiti di legge, tra i quali la provenienza da un operazione di recupero di rifiuti) né tantomeno sottoprodotto, non essendo possibile il riutilizzo tal quale degli imballaggi, così come richiesto (tra le altre condizioni) dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.Corte di Cassazione – Sentenza 26 giugno 2012, n. 25203

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